Informazione veterinaria attuale per le macellazioni domestiche

Informazione veterinaria attuale per le macellazioni domestiche

Data di pubblicazione:

30/01/2025

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Il limite massimo per le macellazioni domestiche complessive in un'azienda è di 2 UBA (Unità di Bestiame Grosso) per anno solare.

Si fa però esplicitamente riferimento a quanto segue: All'interno di questo limite complessivo di 2 UBA, devono essere rispettate le restrizioni per le singole specie animali secondo l'art. 5- sexies, punto 6 della Legge Regionale n. 10/1999. 

Pertanto, è possibile effettuare al massimo le seguenti macellazioni domestiche:

  • 1 bovino di 8 mesi e oltre (1 UBA)
  • 2 vitelli (corrispondenti a bovini sotto gli 8 mesi; 0,5 UBA per vitello)
  • 4 maiali (0,2 UBA per maiale)
  • 5 pecore/capre > 15 kg di peso vivo (0,1 UBA per pecora o capra)
  • 10 pecore/capre < 15 kg di peso vivo (0,05 UBA per pecora o capra)

Esempio: Le macellazioni domestiche delle diverse specie animali devono ammontare a 2 UBA, ad esempio:
1 bovino sopra gli 8 mesi + 4 maiali + 2 pecore = 2 UBA
1 vitello (bovino sotto gli 8 mesi) + 4 maiali + 4 pecore + 6 agnelli = 2 UBA

Si fa inoltre presente che ogni macellazione domestica deve essere comunicata per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima della sua esecuzione tramite e-mail (christian.schwarz@sabes.it) all'Ufficio Veterinario!

Per la macellazione di bovini di età superiore ai 12 mesi è necessaria l'autorizzazione scritta espressa dell'Ufficio Veterinario!

I rifiuti da macellazione devono essere smaltiti correttamente e documentatamente (registrazione!) in un deposito intermedio autorizzato (contenitore)!

Fonte: dott. Christian Schwarz

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Fonte:dott. Christian Schwarz

Ultimo aggiornamento: 30/01/2025, 17:18

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